Abbiamo raccolto alcune informazioni che potranno esservi di aiuto all’espletamento delle varie pratiche

Consapevoli che argomenti tanto complessi non possono venire esauriti con una così breve trattazione rimaniamo a Vostra completa disposizione per ulteriori chiarimenti ed eventualmente per la compilazione della modulistica necessaria

Le informazioni contenute in questa sezione non possono in alcun modo sostituire l’intervento professionale del proprio notaio di fiducia o professionista: devono essere sempre verificate per controllarne l’attualità e per valutare differenti prassi degli uffici locali.

Così come stabilito dal Tuir, è possibile usufruire nella dichiarazione dei redditi della detrazione per le spese funebri sostenute nell’anno d’imposta; la detrazione compete per un importo pari al 19% del limite massimo stabilito dalla normativa. Ma la legge di stabilità 2016 introduce delle novità al riguardo. Vediamo di cosa si tratta.

La Legge 208/2015 – c.d. Legge di stabilità – all’art.1 c. 954 lett. a) va a modificare direttamente l’art.15 del Tuir c.1 lett. d) e dispone che:

  • le spese funebri possono essere detratte in dipendenza della morte di persone
  • per un importo non superiore a Euro 1.550,00 per ciascuna di esse.

La detrazione, pertanto, compete in dipendenza della morte di altre persone, senza più alcuna limitazione. In precedenza potevano usufruire della detrazione i contribuenti che sostenevano la spesa funebre per la morte delle persone di cui all’art.433 del C.c. e cioè:

  • il coniuge
  • i figli legittimi o legittimati, naturali o adottivi, affidati o affiliati
  • i discendenti prossimi, anche naturali
  • i genitori
  • gli ascendenti prossimi, anche naturali
  • gli adottanti
  • i fratelli e le sorelle germani o unilaterali
  • i generi e le nuore
  • il suocero e la suocera.

La detrazione si estende quindi anche alle persone non considerate “familiari” dalla normativa, quali ad esempio i conviventi, venendo meno quello che è considerata famiglia naturale dalla giurisprudenza.

Infatti, nella relazione illustrativa della legge di stabilità 2016 si evidenzia che, con tale nuova disposizione, si elimina il riferimento alla relazione di parentela con il de cuius, consentendo la detrazione in dipendenza del solo evento della morte, e che vengono superate le difficoltà di acquisizione dell’informazione relativa al grado di parentela.

Per ciascun decesso, l’importo della spesa detraibile viene arrotondato a Euro 1.550,00, in luogo dei vecchi Euro 1.549,37.

Nel successivo c. 955 della Legge 208/2015 si stabilisce che le nuove regole si applicano già per l’anno d’imposta 2015; le spese funebri, infatti, verranno raccolte e inserite dall’Agenzia delle entrate già nel modello 730/2016.

Per sbloccare il conto corrente del defunto e pagare le spese del servizio funebre è necessario che i parenti si rechino in Comune ed attestino di essere i legittimi ed unici eredi. Con tale documento, unito all’Atto di
morte, la banca deve procedere allo sblocco del C/C per consentire il pagamento delle spese funebri.

DEPOSITI BANCARI

Se il defunto era intestatario di:

  • C/C nominativo a firma esclusiva:
    il saldo si ritira solo per successione.
  • C/C con firma congiunta di altra/e persona/e: il saldo si ritira solo per successione.
  • C/C con firma disgiunta di altra/e persona/e: il saldo si ritira solo per successione.

Per estinguere i C/C e liquidare il saldo agli eredi sono richiesti i seguenti documenti:

  • certificato di morte;
  • atto sostitutivo di notorietà.

DUE TIPI DI PENSIONE
La pensione ai superstiti può essere:

  1. DI REVERSIBILITA’ : se il defunto è già titolare di pensione diretta (vecchiaia, inabilità, anzianità).
  2. INDIRETTA : se il defunto alla data del decesso ha i vecchi requisiti di assicurazione e contribuzione per
    la pensione di vecchiaia e cioè almeno 15 anni.

Oppure
è assicurato e versa contributi da almeno 5 anni di cui 3 anni versati nei cinque anni precedenti la data della
morte. Ai soli fini del perfezionamento dei requisiti di assicurazione e di contribuzione si considerano utili
anche i periodi di titolarità dell’assegno di invalidità nei quali non sia stata prestata attività lavorativa.

A CHI SPETTA

La pensione spetta al coniuge, anche se separato.
Se, tuttavia, il coniuge è separato con “addebito” (cioè per colpa) può ottenere la pensione ai superstiti solo se è titolare di assegno alimentare stabilito dal Tribunale.
Anche il coniuge divorziato ha diritto alla pensione ai superstiti purché ricorrano le seguenti condizioni:

  • sia titolare di assegno di divorzio;
  • non si sia risposato;
  • l’ex coniuge abbia iniziato l’assicurazione presso l’INPS prima della sentenza di scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

La legge (n.74/1987) prevede inoltre che il coniuge divorziato abbia diritto alla pensione anche se il defunto si è risposato e sia in vita il nuovo coniuge.

In questi casi, però, l’INPS non paga autonomamente la pensione, ma deve attendere una specifica sentenza del Tribunale che “divide” la pensione tra i due interessati (coniuge ed ex coniuge) in proporzione alla durata del matrimonio di ciascuno.

La sentenza 419/99 della Corte Costituzionale ha stabilito che il criterio della durata temporale dei due matrimoni per calcolare la quota proporzionale di pensione spettante al coniuge superstite e all’exconiuge,
non è l’unico criterio che il tribunale deve seguire. Il giudice deve valutare anche altri importanti elementi quali la posizione economica del coniuge divorziato e quella del coniuge superstite per poter effettuare
un’equa ripartizione.

La pensione spetta ai figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge), che alla data della morte del genitore,
siano:

  • minori di 18 anni;
  • studenti di scuola media o professionale di età compresa tra i 18 e i 21 anni, a carico del genitore e che non svolgano attività lavorativa;
  • studenti universitari per tutta la durata del corso legale di laurea e comunque non oltre i 26 anni, a carico del genitore, e che non svolgano attività lavorativa;
  • inabili di qualunque età e a carico del genitore.

ATTENZIONE

La sentenza 42/99 della Corte Costituzionale ha stabilito che i figli studenti titolari di pensione di reversibilità a carico del genitore qualora svolgano attività lavorative precarie e saltuarie per le quali percepiscono un piccolo reddito che può migliorare momentaneamente la situazione economica, non perdono la qualifica prevalente di studente e di conseguenza continuano ad avere diritto alla quota di pensione di reversibilità.

La Corte Costituzionale con sentenza 180/99 ha equiparato ai figli legittimi e legittimati, i nipoti minori e viventi a carico degli ascendenti, includendoli tra i destinatari diretti della pensione ai superstiti.
Per quanto riguarda la vivenza a carico richiesta dalla sentenza, anche nel caso del nipote di età inferiore ai 18 anni occorrono le seguenti condizioni:
a) una situazione di bisogno del superstite determinata dalla sua condizione di non autosufficienza economica;
b) il mantenimento da parte del defunto.

In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti spetta ai genitori con almeno 65 anni di età non titolari di pensione e a carico del lavoratore deceduto.

In mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori spetta
ai fratelli celibi e alle sorelle nubili che alla data della morte del lavoratore siano:

  • inabili al lavoro, anche se di età inferiore ai 18 anni;
  • non titolari di pensione;
  • a carico del lavoratore deceduto.

REQUISITI DEL CARICO

Per concedere la pensione ai figli ed equiparati maggiorenni studenti o inabili, l’INPS richiede il requisito del “carico” alla data del decesso del genitore.
Per il carico sono richieste le seguenti condizioni:

  • uno stato di bisogno del figlio superstite determinato dalla sua condizione di non autosufficienza economica;
  • il mantenimento del figlio da parte del genitore o del nipote da parte del nonno.

I criteri seguiti dall’INPS per valutare il requisito del carico sono i seguenti:

  • per i figli ed equiparati maggiorenni studenti il limite di reddito è pari all’importo del trattamento minimo maggiorato del 30%: per il 2002 è di € 520,31 mensili;
  • per i figli maggiorenni inabili il limite di reddito è quello adottato per il riconoscimento del diritto a pensione nei confronti degli invalidi civili totali: per il 2002 è pari a € 1.066,34 mensili;
  • per i figli maggiorenni inabili, titolari dell’indennità di accompagnamento, il limite di reddito è quello adottato
    per gli invalidi civili totali aumentato dell’importo dell’indennità di accompagnamento: per il 2002 e di € 1.492,43 mensili;

INDENNITA’ UNA TANTUM

Nel caso in cui non sussista il diritto alla pensione di reversibilità, al coniuge superstite, o, in mancanza ai figli minori, studenti o inabili, spetta un’indennità “una tantum” in proporzione all’entità dei contributi versati a
favore del defunto purché nei cinque anni antecedenti la data di morte risulti versato almeno un anno di contribuzione.
L’importo dell’indennità non può comunque essere inferiore a € 43.200 né superiore a € 129.600.

IN CHE MISURA

La misura della pensione del superstite di assicurato o di pensionato è pari al:

  • 60% al coniuge;
  • 80% al coniuge e un figlio;
  • 100% al coniuge e due figli.

Nel caso in cui abbiano diritto alla pensione soltanto i figli, o i fratelli o le sorelle, o i genitori, le aliquote di reversibilità sono le seguenti:

  • un figlio: 70%
  • due figli: 80%
  • tre o più figli: 100%
  • un genitore: 15%
  • due genitori: 30%
  • un fratello o sorella: 15%
  • due fratelli o sorelle: 30%
  • tre fratelli o sorelle: 45%
  • quattro fratelli o sorelle: 60%
  • cinque fratelli o sorelle: 75%
  • sei fratelli o sorelle: 90%
  • sette fratelli o sorelle: 100%

I nipoti hanno le stesse aliquote di reversibilità stabilite per i figli.
La somma delle quote non può, comunque, superare il 100% della pensione che sarebbe spettata all’assicurato.

ATTENZIONE
Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 495/93 le quote spettanti ai superstiti del titolare di pensione integrata al minimo vengono calcolate sull’importo effettivamente pagato al defunto. Le quote
dovute ai superstiti di assicurato vengono calcolate sulla pensione che sarebbe spettata al lavoratore al momento del decesso, comprensiva dell’eventuale integrazione al trattamento minimo.

CUMULO PENSIONE CON ALTRI REDDITI

La riforma delle pensioni ha apportato delle novità in regime di cumulo; infatti se il pensionato possiede altri redditi la pensione viene ridotta del:

  • 25% se il pensionato oltre la pensione ha un reddito annuo superiore a tre volte il trattamento minimo che per il 2002 è pari a € 15.314,91
  • 40% se il pensionato oltre la pensione ha un reddito annuo superiore a quattro volte il trattamento minimo che per il 2002 è pari a € 20.419,88
  • 50% se il pensionato oltre la pensione ha un reddito annuo superiore a cinque volte il trattamento minimo che per il 2002 è pari a € 25.524,85

Non costituiscono reddito:

  • i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sugli stessi;
  • la casa di proprietà in cui si abita;
  • le competenze arretrate soggette a tassazione separata;
  • la stessa pensione di reversibilità e qualunque altra pensione di reversibilità di cui l’interessato è titolare.

ECCEZIONE
Se i titolari della pensione sono anche i figli minori studenti o inabili, l’importo può essere cumulato con qualsiasi reddito.

RENDITE INAIL

Le pensioni ai superstiti che decorrono dal 1.7.2000 sono cumulabili con la rendita vitalizia, in caso di morte per infortunio sul lavoro o malattia professionale, liquidata dall’INAIL.
Le pensioni con decorrenza anteriore, che in base alla legge 335/95 di riforma delle pensioni sono state sospese o ridotte, sono incumulabili con le rendite INAIL fino alla data del 30.6.2000; dal 1.7.2000 sono
cumulabili con la rendita vitalizia.

DA QUANDO DECORRE LA PENSIONE

Dal mese successivo alla morte dell’assicurato o del pensionato, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.

DOVE PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda di pensione va presentata a qualunque ufficio INPS direttamente o per il tramite di uno degli Enti i Patronato riconosciuti dalla legge, che assistono gratuitamente i lavoratori.

DOCUMENTI CHE SERVONO

  • Modulo di domanda (SO1) da richiedere a qualunque ufficio INPS o ad uno degli Enti di Patronato;
  • atto notorio dal quale risulti che tra i coniugi non è mai stata pronunciata sentenza di separazione con
    addebito; che il coniuge superstite non abbia contratto nuovo matrimonio;
  • libretto di pensione del defunto, se era già pensionato;
  • certificati anagrafici indicati nel modulo di domanda o dichiarazioni sostitutive di essi che possono essere rilasciate anche presso le Sedi dell’INPS.

SE IL CONIUGE SI RISPOSA

In caso di nuove nozze, al coniuge superstite viene revocata la pensione di reversibilità. Nello stesso tempo viene disposta in favore del coniuge superstite la liquidazione della cosiddetta “doppia annualità”,
corrispondente a 26 volte l’importo spettante alla data del nuovo matrimonio.
La doppia annualità viene riconosciuta anche nel caso in cui restino titolari della pensione i figli superstiti. Per ottenere la doppia annualità, il vedovo o la vedova che contraggono nuovo matrimonio devono presentare
all’INPS un’apposita domanda, allegando il certificato di matrimonio.
Nella domanda devono essere indicate le seguenti notizie:

  • dati anagrafici;
  • numero della pensione;
  • data del matrimonio.

Con la domanda devono essere restituiti il libretto ed il certificato di pensione (mod.Obis/M).
Se esistono figli minori che percepiscono, insieme al genitore, la pensione di reversibilità, essi hanno diritto ad un aumento della loro quota se il genitore stesso, risposandosi, perde il diritto alla pensione. Per ottenere
questo aumento, è necessario presentare all’INPS apposita documentazione che attesti l’avvenuto matrimonio del genitore superstite.

IL RICORSO

Nel caso in cui la domanda di pensione ai superstiti venga respinta l’interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato Provinciale dell’INPS, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale
si comunica la reiezione.
Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:

  • presentato agli sportelli della Sede dell’INPS che ha respinto la domanda;
  • inviato alla Sede dell’INPS per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
  • presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.

Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l’accoglimento del ricorso stesso.

PENSIONE DI INVALIDITA’ CIVILE

In seguito all’entrata in vigore del decreto legislativo n.112 del 31 marzo 1998, l’Inps eroga prestazioni di natura assistenziale (pensioni, assegni e indennità) agli invalidi civili totali e parziali, ai ciechi e ai sordomuti,
che non hanno redditi personali o, se ne hanno, sono di modesto importo.

IL RICONOSCIMENTO
Il riconoscimento dell’invalidità civile spetta alle Regioni, che verificano i requisiti sanitari tramite le commissioni mediche istituite presso le aziende sanitarie locali (ASL). L’Inps ha solo il compito di provvedere
al pagamento mensile delle prestazioni ma, in alcuni casi, a seguito di specifici accordi, le Regioni possono demandarne all’Inps anche il riconoscimento.
Per l’attribuzione della pensione agli invalidi civili vengono presi in considerazione soltanto i redditi personali del richiedente.

LA DOMANDA

La domanda (su modulo rilasciato dalle ASL) per ottenere le pensioni e gli assegni per gli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti deve essere presentata all’Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente per residenza,
oppure può essere presentata tramite i Patronati che, per legge, offrono assistenza gratuita.
Alla domanda deve essere allegato il certificato del medico curante.
Assegno di accompagnamento L’assegno di accompagnamento è personale e direttamente legato al soggetto invalido; quindi l’erogazione
dell’assegno cessa dalla data di decesso del destinatario. Essendo di dodici mensilità, l’erogazione non dà possibilità di conteggio e ratei di tredicesima per gli eredi. Va comunque prodotto il certificato di morte del
destinatario dell’assegno di accompagnamento defunto e il libretto va restituito alla prefettura; lo si può fare rivolgersi in Comune.

Telefonare al Numero Verde 800900800 e comunicare la vostra richiesta:

  • cessazione del servizio:
    l’operatore richiederà i dati riportati sull’ultima bolletta dopodiché l’Ente provvederà a sigillare il contatore;
  • contratto di voltura:
    prima di telefonare al Numero Verde munirsi del Codice Fiscale della persona alla quale verrà intestato il contratto, munirsi dell’ultima bolletta e verificare l’ultima lettura del contatore.

Contattare la Telecom, tramite il 187 per ogni tipo di operazione.
Nel caso di disdetta occorre inviare, con raccomandata R.R., la seguente dichiarazione:

OGGETTO: Contratto n° …….. relativo al numero telefonico………………
I sottoscritti…….. legittimi eredi del defunto …………
intestatario del contratto N° …….. relativo al numero
telefonico ……………… dichiarano di voler disdire il
contratto in oggetto.
Per comunicazioni telefonare al n° ……….relati vo al
Sig……… residente a…………………… in Via………..
(firmato da tutti gli eredi)
– fornire un indirizzo per l’invio dell’ultima bolletta di chiusura.
Per disdire i contratti di telefonia mobile:
rivolgersi direttamente ai negozi concessionari dei vari gestori (VODAFONE – WIND – TIM ecc.) con la
scheda telefonica e il certificato di morte.

Per disdire l’abbonamento RAI-TV occorre inviare a SAT sportello abbonamenti TV – casella Postale 22 – 10121 Torino la seguente raccomandata:
OGGETTO: disdetta abbonamento canone RAI-TV. Con la presente comunico la disdetta dell’abbonamento
n°…..
intestato al Sig……………….
Residente invia…………………. e deceduto il………….
A tale scopo allego certificato di morte.
Comunico inoltre che il televisore è stato ceduto al
Sig……… già intestatario di abbonamento RAI-TV
L’ufficio informazioni Abbonamento della RAI risponde al seguente n° 19912300.

CARTELLA ESATTORIALE

Per la cessazione occorre un certificato di morte.
il defunto era intestatario di una cartella relativa alla tassa per la raccolta dei rifiuti urbani, è necessario
recarsi all’Ufficio Comunale Tassa Rifiuti Urbani per comunicare la cessazione o la variazione di intestazione
della cartella suddetta.

L’automezzo di proprietà del defunto può essere intestato a uno dei familiari con il consenso di tutti gli eredi.

L’agenzia automobilistica richiede i seguenti documenti:

  • certificato di morte in carta semplice;
  • documenti dell’automezzo;
  • accettazione eredità;
  • documento d’Identità, Codice Fiscale del nuovo intestatario.

Se il defunto era proprietario di un’arma, bisogna darne comunicazione ai Carabinieri/Polizia entro 8 giorni dal decesso, o tramite armeria di fiducia.

Dopo 3/5 giorni dal decesso sono disponibili, presso qualsiasi Ufficio Comunale di Quartiere, i documenti aggiornati.

Se il defunto era titolare di assicurazione sulla vita, bisogna comunicare alla Società assicurativa l’avvenuto decesso. Il premio della assicurazione non è tassabile e quindi non va riportato nella dichiarazione di
successione.
Le informazioni contenute in questa sezione non possono in alcun modo sostituire l’intervento professionale del proprio notaio di fiducia: devono essere sempre verificate per controllarne l’attualità e per valutare
differenti prassi degli uffici locali. Notaio.org non assume alcuna responsabilità a riguardo.

Cosa è la dichiarazione di successione
La successione si apre al momento della morte. Se il defunto non ha predisposto un testamento gli eredi, i legatari, i tutori o i curatori dell’eredità, gli esecutori testamentari o le persone che per effetto della
dichiarazione di morte presunta dell’erede sono immessi nel possesso dei beni sono tenuti a presentare la dichiarazione di successione entro 1 anno dalla data del decesso all’ufficio del Registro competente in base
all’ultima residenza del deceduto.
L’imposta sulle successioni, era stata soppressa dal 25.10.2001, indipendentemente dal valore dell’asse ereditario e del grado di parentela tra defunto e beneficiari, pertanto tale obbligo restava solamente se nel
patrimonio ereditario erano presenti beni immobili o diritti reali sugli stessi, ed in tal caso risultavano ancora dovute le imposte ipotecarie e catastali, determinate rispettivamente nel 2% e nell’1% del valore dei beni
stessi; nel caso in cui vi fossero stati in capo agli eredi le condizioni per godere dei benefici per la prima casa, tali imposte sarebbero state corrisposte nella misura fissa di € 168,00.
Dal 1° gennaio 2007 (Decreto Legge n. 262 del 3 ott obre 2006, convertito con modifiche in Legge n. 286 del 24 novembre 2007 e successivamente modificato in sede di Finanziaria 2007 Legge n. 296 del 27 dicembre
2006) è stata istituita l’imposta sulle successioni e donazioni, sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346, nel testo vigente al 24 ottobre 2001, fatte salve alcune modifiche.
Le aliquote sono le seguenti:

  1. il 4% nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta con una franchigia di un milione di euro per
    ciascun beneficiario;
  2. il 6% nei confronti degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in
    linea collaterale fino al terzo grado, con una franchigia di 100.00,00 euro per ciascun fratello o sorella;
  3. l’8% nei confronti degli altri soggetti.

Se il beneficiario è persona portatrice di handicap riconosciuto grave ex L. n. 104/1994 la franchigia è di un milione e mezzo di euro.Per le imposte ipotecarie e catastali, permane l’ordinario regime previsto dalla tariffa
allegata al d.lgs. 347/1990 con aliquota del 2% per l’imposta ipotecaria ed 1% per l’imposta catastale, salvo la misura fissa (Euro 168,00 ciascuna) in caso di benefici prima casa (la presenza dei requisiti anche in capo
ad uno solo dei beneficiari estende il trattamento agevolato agli altri coeredi indivisi).

Come si legge la dichiarazione
Pag. 1 = sono indicati la data del decesso, i dati anagrafici del defunto, i dati del testamento, se non c’è si barra la casella Legge, e l’ammontare dell’asse ereditario
Pag. 2 = sono riportati il rapporto di parentela con il de cuius, l’albero genealogico e l’elenco degli allegati – 8 – alla dichiarazione
Pag. 3, Quadro A = sono indicati, per ogni singolo erede, la
relazione di parentela, i dati anagrafici ed il codice fiscale.
Pag. 4, Quadro B = sono indicati i dati catastali degli immobili caduti in successione
Pag. 5 a pag. 9 = non sono più utilizzate
Pagg. 10,11 e 12 = si trovano inserite le eventuali osservazioni.

Cosa fa il notaio
Il notaio dà assistenza alle parti nella compilazione di questo documento di particolare complessità compiendo gli accertamenti catastali necessari. Provvede a redigere la dichiarazione di successione, il prospetto di autoliquidazione delle imposte, il modello di pagamento di tasse imposte sanzioni ed altre entrate, e l’autocertificazione. Provvede poi a registrare la Dichiarazione presso l’Agenzia delle Entrate competente, predisponendo e presentando la voltura catastale.

Documentazione da presentare
Esibire i seguenti documenti:

  • certificato di morte in carta semplice
  • fotocopia dei codici fiscali del defunto e di tutti gli eredi
  • fotocopia di un documento di identità del defunto e di tutti gli eredi (assicurandosi che rechi la residenza attuale, altrimenti comunicarla)

Occorre, inoltre, un’autocertificazione in carta semplice da cui risultino le generalità del defunto nonché la parentela e le generalità di tutti i suoi eredi e legatari nonché un’autocertificazione per le agevolazioni prima casa.

Immobili
Per ciascun immobile caduto in successione, fornire:

  • una copia del titolo di provenienza
    • se pervenuto con atto notarile (compravendita, donazione, divisione, …) portare il rogito notarile con cui è
      stato acquistato dal defunto
    • se pervenuto al defunto con una precedente successione, portare la copia della dichiarazione di successione
      tutta la documentazione catastale, eventuali licenze, concessioni e condoni nonché eventuali accertamenti
      di valore se gli immobili sono privi di rendita catastale, si consiglia di richiedere la preventiva attribuzione della
      rendita catastale, allo scopo di evitare futuri accertamenti, anche in conguaglio se nella successione vi sono terreni agricoli o suoli edificatori, è consigliabile chiedere al Sindaco del
  • Comune dove sono situati gli immobili un certificato di destinazione urbanistica, allo scopo di fornire all’ufficio elementi per l’accertamento di valore.

Agevolazione prima casa
Dal 25 ottobre 2001 è stata abolita l’imposta di successione.
Tuttavia sugli immobili caduti in successione si paga l’imposta ipotecaria (di trascrizione) pari al 2% e l’imposta catastale pari all’1%.
Tali imposte sono applicate in misura fissa (complessivamente 129,11 + 129,11) quando l’erede, o in caso di pluralità di eredi, almeno uno di essi, abbia i requisiti per procedere all’acquisto della prima abitazione, cioè:

  • abbia la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile o si obblighi a trasferirla entro diciotto mesi
  • non abbia altre abitazioni nello stesso comune
  • non abbia altre abitazioni acquistate con le agevolazioni della prima abitazione

Le fattispecie sopra indicate sono estremamente semplificate e costituiscono solo un punto di informazione; vi sono numerose sfaccettature per le quali è opportuno consultare il proprio notaio.

Qui interessa sapere che l’erede può ottenere un risparmio di imposte se chiede le agevolazioni per la prima casa. Tuttavia egli non può vendere prima dei cinque anni, altrimenti decade dal beneficio e deve
corrispondere l’imposta risparmiata, una penale pari al 30% di tale imposta e gli interessi.

Automobili
Gli autoveicoli intestati al defunto non devono essere inseriti nella dichiarazione di successione, ma bisogna fare l’intestazione al P.R.A. a nome degli eredi. Ci si può rivolgere ad un’agenzia automobilistica.
Libretti, conti correnti, titoli I conti correnti, i libretti di risparmio, i titoli (ad eccezione di BOT e CCT ed altri titoli di Stato), per le
successioni apertesi dal 3 ottobre 2006 devono essere nuovamente inseriti nella dichiarazione di successione
Per svincolare le somme, alcune banche richiedono l’autocertificazione da cui risulta chi sono gli eredi; altre chiedono l’atto notorio reso da due testimoni dinanzi al cancelliere della pretura o dinanzi al notaio. Informarsi presso le banche circa la documentazione richiesta.
Qualora sia richiesto l’atto notorio (e gli interessati non vogliano rivolgersi in pretura), portare: documenti di identità e codici fiscali di due persone che non siano parenti o affini del defunto o degli eredi (quindi, che non siano zii, nipoti, suoceri, cognati …), ma che siano semplici amici di famiglia. I due testimoni devono prestare giuramento indicando chi sono gli eredi del defunto.

Testamento
Se il defunto ha lasciato testamento, prima di presentare la dichiarazione di successione occorre procedere alla pubblicazione del testamento.
In caso di testamento pubblico, bisogna rivolgersi al notaio che l’ha ricevuto o all’archivio notarile, se il notaio non esercita più nel distretto.
I testamenti olografi possono essere pubblicati presso qualunque notaio.
Per la pubblicazione occorrono:

  • un estratto dell’atto di morte
  • il testamento olografo in originale

Minori
Se vi sono eredi minorenni, occorre osservare una serie di formalità:
richiedere al giudice tutelare l’autorizzazione per accettare l’eredità con beneficio d’inventario rendere la dichiarazione di accettazione beneficiata
se del caso, redigere l’inventario. A tal fine, fornire i seguenti certificati:

  • certificato di morte
  • certificato di stato di famiglia
  • estratto dell’atto di nascita del minore
  • Promemoria per gli eredi
    Viene illustrato cosa devono fare gli eredi a seguito
    dell’apertura della successione.

Le imposte relative alla successione ed ogni altra spesa inerente all’eredità deve essere ripartita tra gli eredi nelle rispettive quote ereditarie.

PAGAMENTO DELL’ICI DEL DEFUNTO
Gli eredi, a nome del defunto, devono pagare l’ICI dovuta per tutti i mesi in cui il defunto è stato proprietario nell’anno, considerando un mese intero se il defunto ha avuto il possesso per oltre quattordici giorni.L’ICI
dovuta, sempre a nome del defunto, deve essere versata nei termini di legge.

PAGAMENTO DELL’ICI DEGLI EREDI
Gli eredi, a nome proprio, devono pagare l’ICI dovuta per tutti i mesi in cui hanno avuto il possesso nell’anno, considerando un mese intero se hanno avuto il possesso per più di 14 giorni nel mese.
Si tenga presente che il coniuge ha il diritto di abitazione nella casa adibita a residenza familiare, perciò solo il coniuge deve versare l’ICI sulla quota ereditata di tale casa.
L’ICI a saldo deve essere versata, a nome degli eredi, nei termini di legge.

DICHIARAZIONE DEL REDDITO
L’anno successivo alla morte deve essere presentata la dichiarazione dei redditi relativa al defunto (salvo i casi di esenzione) e pagare le relative imposte a nome del defunto.
Ugualmente ciascun erede dovrà dichiarare nella propria dichiarazione dei redditi la quota degli immobili ereditati dal defunto, tenendo presente che al coniuge spetta il diritto di abitazione nella casa adibita a residenza familiare, perciò lui solo deve dichiararne il reddito.
Per le modalità di dichiarazione e soprattutto per le ipotesi di esenzione, consultare le istruzioni ministeriali relative alla dichiarazione dei redditi.

Rivolgersi al comune per la comunicazione ai fini della tassa in oggetto.

Per i morti prima del 25 ottobre 2001
Per coloro che sono morti prima del 25 ottobre 2001, nella dichiarazione di successione dovevano essere indicati:

  • libretti, conti correnti e titoli
  • contenuto delle cassette di sicurezza
  • crediti
  • passività deducibili
  • aziende
  • quote di società
  • navi, imbarcazioni, aeromobili
  • donazioni e vendite agli eredi

Fino al 25 ottobre 2001, nella dichiarazione di successione dovevano essere dichiarati tutti i beni del defunto. Perciò, qualora si debba presentare in ritardo una dichiarazione relativa a tali soggetto o si debba presentare una integrazione (perché sono stati omessi dei beni nella precedente successione), si osservano le seguenti prescrizioni a seconda che il defunto lasci:
LIBRETTI, CONTI CORRENTI, TITOLI
Se il defunto ha lasciato conti correnti, libretti di risparmio, titoli, … fornire gli estremi dei libretti, dei conti correnti, delle banche dove sono intrattenuti i rapporti, delle azioni, ecc…

Per svincolare le somme, alcune banche richiedono la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che può essere resa direttamente dall’erede; altre chiedono l’atto notorio reso da due testimoni dinanzi al cancelliere della pretura o dinanzi al notaio. Informarsi presso le banche circa la documentazione richiesta.
Qualora sia richiesto l’atto notorio (e gli interessati non vogliano rivolgersi in pretura), fornire documenti di identità e codici fiscali di due persone che non siano parenti o affini del defunto o degli eredi (quindi, che non siano zii, nipoti, suoceri, cognati …), ma che siano semplici amici di famiglia. I due testimoni devono prestare giuramento indicando chi sono gli eredi del defunto.

Se il defunto ha lasciato cassette di sicurezza, fornire gli estremi delle banche dove sono situate le cassette.

Prima di presentare la dichiarazione di successione si deve procedere all’apertura delle cassette di sicurezza, allo scopo di fare l’inventario del contenuto ed inserirne il valore nella dichiarazione.

Se il defunto deve riscuotere dei crediti (ad esempio, pensioni arretrate, rimborsi IRPEF, ecc…) fornire gli estremi del debitore (l’ente che deve pagare …) e il documento da cui risulta il credito.

PASSIVITA’ DEDUCIBILI
Gli eredi hanno diritto di detrarre dall’imposta di successione determinati debiti lasciati dal defunto. Qui si indicano quelli più ricorrenti. Tenere presente che ciascun erede gode di una fascia di esenzione, se il
defunto lascia beni per un valore inferiore è inutile portare passività in detrazione Se vi sono debiti del defunto detraibili (mutui, cambiali …), portare i documenti giustificativi (in originale).
Se sono state sostenute spese mediche e chirurgiche relative al defunto negli ultimi sei mesi di vita, comprese quelle per ricoveri, medicinali e protesi, portare le quietanze delle spese (sempre in originale)
Per le spese funerarie (deducibili fino ad un massimo di 2.000.000 di vecchie lire) portare le fatture delle spese (in originale)

AZIENDE
Se il defunto era titolare di un’azienda, portare i seguenti documenti:
visura registro imprese se l’imprenditore defunto era tenuto alla redazione dell’inventario, esibire copia autentica dell’ultimo inventario, indicando i mutamenti intervenuti successivamente fino alla data della morte
se l’imprenditore defunto non era tenuto alla redazione dell’inventario esibire

  • un prospetto riepilogativo dei beni, delle attività e delle passività facenti capo all’azienda, con separata indicazione del valore degli immobili aziendali
  • un estratto notarile delle scritture contabili obbligatorie del defunto da cui risultino le passività dell’azienda estratto catastale degli immobili che sono compresi nell’azienda comunicare il valore dell’azienda, da indicare nella dichiarazione di successione. Non è più tassabile il valore dell’avviamento e perciò non va più aggiunto al valore dell’azienda

QUOTE DI S.N.C. O S.A.S.
Se il defunto era titolare di una quota di partecipazione in società in nome collettivo o in accomandita semplice, occorrono gli stessi documenti richiesti per le aziende individuali, ovviamente riferiti alla società.

QUOTE DI S.R.L.
Se il defunto ha lasciato quote di s.r.l., portare i seguenti documenti
visura del registro imprese statuto aggiornato copia autentica dell’ultimo bilancio, coi relativi allegati situazione patrimoniale redatta con riferimento alla data di apertura della successione se necessario, il dettaglio delle singole voci del bilancio o della situazione patrimoniale emergente dal libro inventari la valutazione complessiva (fatta dal commercialista) del patrimonio sociale, e quindi il valore della quota
da indicare in atto (non è più tassabile l’avviamento e quindi non va aggiunto) se la società è proprietaria di immobili, occorre anche un certificato catastale per uso successione degli immobili sociali.
Una volta presentata la dichiarazione di successione, occorre presentare all’ufficio delle imprese un apposito modello per comunicare il trasferimento delle quote dal defunto agli eredi. Chi vuole che sia compiuta anche questa formalità, deve produrre:

  • un certificato di morte
  • una dichiarazione sostitutiva atto notorio attestante quali sono gli eredi lasciati dal defunto

NAVI, IMBARCAZIONI, AEROMOBILI, AUTOMOBILI
Se il defunto ha lasciato navi, imbarcazioni, aeromobili, esibire:

  • libretto di navigazione per le imbarcazioni
  • certificato dei pubblici registri recante l’indicazione degli elementi di individuazione di navi e aeromobili

informarsi del prezzo mediamente praticato sul mercato per beni della stessa anzianità e conservazione
Gli autoveicoli, invece, non devono essere inseriti nella dichiarazione di successione, ma bisogna fare l’intestazione al P.R.A. a nome degli eredi.

DONAZIONI AGLI EREDI
Se il defunto ha fatto donazioni a favore degli eredi (non rilevano le donazioni a favore di estranei), occorre inserire in successione il valore dei beni donati. Fornire una copia di tutti gli atti di donazione.

VENDITE AGLI EREDI
Le vendite e gli altri atti traslativi onerosi di immobili nonché le cessioni di quote sociali fatte a favore del coniuge e dei figli sono considerate donazioni qualora ricorrano particolari presupposti. Per consentire di
controllare se l’atto è stato tassato come donazione, fornire una copia di ogni atto fatto dal defunto a coniuge e figli e un copia degli eventuali accertamenti di valore.

Cosa è l’accettazione dell’eredità 
L’accettazione è il negozio per mezzo del quale l’erede acquista il diritto all’eredità con effetto dal giorno dell’apertura della successione. Per accettare è necessaria la capacità di agire, gli incapaci devono quindi
essere assistiti o rappresentati.
Può essere:

  • Espressa:
    In un atto pubblico o in una scrittura privata la persona interessata assume il titolo di erede o dichiara di accettare l’eredità (ad es. in una dichiarazione notarile).
  • Tacita:
    Il chiamato all’eredità compie atti che presuppongono la sua volontà di accettare e che solo un erede avrebbe il diritto di compiere, ad es. alienazione di cose di pertinenza dell’eredità o sottrazione di beni ereditari.

In entrambe le ipotesi si produce al momento dell’accettazione la confusione tra il patrimonio del defunto e quello dell’erede; l’erede risponde così dei debiti e dei legati ereditari anche se superano l’asse ereditario.
L’accettazione dell’eredità non può essere legata a condizioni o termini, ed essa è irrevocabile.
Un’accettazione parziale dell’eredità non è possibile.

Con beneficio d’inventario
Avviene mediante dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale.
Con questo tipo di accettazione l’erede impedisce la confusione tra il suo patrimonio e quello del de cuius, eredità e patrimonio dell’erede restano separati, cosicché i debiti ereditari devono essere pagati solo entro il
limite del valore dei beni patrimoniali ereditati.
Rappresenta la soluzione migliore nel caso in cui non si conosca con esattezza l’ammontare dei debiti ereditari.
E’ la forma di accettazione obbligatoria per gli incapaci, i minorenni e le persone giuridiche.

Termine per l’accettazione di un’eredità
L’accettazione dell’eredità deve avvenire entro 10 anni dalla data del decesso del testatore.
Ogni persona che vi abbia un interesse di natura economica può tuttavia chiedere al tribunale che per le persone chiamate all’eredità venga fissato un termine più breve per l’accettazione, trascorso il quale il diritto
di accettazione si estingue.
Un’eccezione è costituita dall’accettazione col beneficio di inventario, qualora il chiamato all’eredità sia in possesso di beni ereditari. In questo caso l’inventario (cioè la separazione dei beni derivanti dal testatore da
quelli già di proprietà dell’erede) deve essere fatto entro 3 mesi dalla morte del testatore, e l’accettazione deve avvenire entro i 40 giorni successivi.

Cosa fa il notaio

  • Accettazione espressa:
    Il notaio, alla presenza dell’accettante,riceve la dichiarazione dell’accettante e ne redige verbale, indicando le generalità dell’accettante e dell’eredità che si accetta.
  • Accettazione con beneficio d’inventario:
    Il notaio riceve la dichiarazione dell’accettante alla presenza di 2 testimoni. Successivamente provvede ad eseguire l’inventario dei beni, a cui possono assistere gli eredi del defunto ed i suoi creditori.

All’inventario procede mediante una dettagliata descrizione di tutti i beni immobili e mobili, i documenti e le carte del defunto.Se necessario, provvede a conservare documenti, preziosi od altro al fine di evitare che
rimangano incustoditi. Inoltre tiene in consegna le chiavi delle serrature sulle quali siano stati apposti sigilli, finché l’inventario non sia ultimato. Al termine di queste operazioni provvede ad inserire la dichiarazione
dell’accettante e l’inventario nel registro delle successioni.
Documentazione da presentare

Carta di identità del defunto
Carta di identità e codice fiscale degli eredi che accettano Certificato di morte o estratto per riassunto dell’atto di morte emesso dal comune dell’ultima residenza del Defunto.

Cosa è la pubblicazione

  • E’ un procedimento a cura del notaio, a seguito del quale il testamento olografo e quello segreto diventano eseguibili, ossia si dà attuazione alla volontà del defunto in essa contenuta.

Cosa fa il notaio

  • Testamento olografo
    Il notaio comunica l’esistenza del testamento agli eredi e legatari di cui si conosce domicilio o residenza.
    Procede, in presenza di due testimoni, alla sua pubblicazione, redigendo verbale nel quale accerta l’identità della persona che glielo consegna, descrive lo stato del testamento, e ne riproduce il suo contenuto testuale.
    Detto verbale viene sottoscritto dalla persona che presenta il testamento, dal notaio e da due testimoni.
    Successivamente alla registrazione del verbale presso l’agenzia delle entrate territorialmente competente, ne trasmette una copia alla cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione si è aperta la successione.
  • Testamento segreto
    Non appena il notaio viene a conoscenza della morte del testatore, apre la busta sigillata, che contiene il testamento, e lo pubblica redigendo, nella forma degli atti pubblici, verbale nel quale descrive lo stato del testamento, ne riproduce il suo contenuto e fa menzione della sua apertura. Trasmette poi, dopo la sua registrazione, copia del verbale alla cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione si è aperta la successione.
  • Testamento pubblico
    Non viene pubblicato perché è già pubblico. Alla notizia della morte del testatore il notaio trasmette copia in carta libera del testamento alla cancelleria del luogo in cui si è aperta la successione e ne comunica l’esistenza agli eredi o legatari di cui conosca il domicilio o la residenza.

Documentazione da presentare

  • Certificato o estratto di morte
  • Carta di identità del defunto
  • Carta di identità e codice fiscale di chi intende pubblicarlo, anche se non è erede

Cosa è la rinuncia all’eredità
La rinuncia all’eredità è l’atto con il quale il chiamato all’eredità dichiara di non voler acquistare l’eredità.
Deve farsi necessariamente per mezzo di una dichiarazione ricevuta da notaio o dal cancelliere del tribunale
del circondario in cui si è aperta la successione, altrimenti si ha come non avvenuta.
La possibilità di rinunciare si ha fino a quando non si è perduto il diritto di accettare l’eredità. Il chiamato all’eredità perde però la facoltà di rinunciare se sottrae i beni ereditari o, trovandosi nel possesso effettivo dei
beni, lascia passare tre mesi dall’apertura della successione.
La rinuncia, a differenza dell’accettazione, è sempre revocabile; il rinunziante, se non è passato il termine di prescrizione, ha il diritto di accettare fino a che, in seguito al suo rifiuto, un chiamato di grado ulteriore non abbia a sua volta accettato.

Cosa fa il notaio
Il notaio alla presenza del rinunziante redige verbale della dichiarazione di rinuncia, indicando le generalità del rinunziante e l’eredità a cui si rinuncia. Entro dieci giorni dall’avvenuta redazione del verbale, chiede con
apposita istanza che la rinuncia sia inserita nel registro delle successioni presso il Tribunale della apertasi successione.

Documentazione da presentare

  • Carta di identità del defunto
  • Carta di identità e codice fiscale degli eredi che hanno rinunciato
  • Certificato di morte o estratto per riassunto dell’atto di morte emesso dal comune dell’ultima residenza del defunto
  • Voltura di un contratto di leasing

Di seguito sono riportati le diverse casistiche che possono portare alle cessione/voltura di un contratto.

  • Atto cessione azienda
  • Atto fusione
  • Atto cessione ramo azienda
  • Affitto azienda
  • Conferimento d’azienda
  • Affitto ramo azienda
  • Conferimento ramo d’azienda
  • Donazione
  • Scissione
  • Decesso
  • Altro (es: cessione a un terzo)

Per effettuare una voltura del contratto dal locatario (cedente) ad un terzo (cessionario), occorre inviare all’Anagrafe un modulo di richiesta (all’interno del quale è inserita anche l’informativa sulla privacy)
debitamente compilato e sottoscritto (lettera di voltura)
Al modulo di richiesta vanno allegati i seguenti documenti:

  1. Fotocopia dell’atto notarile registrato come sopra indicato;
  2. In caso di decesso: certificato di morte e dichiarazione sostitutiva di notorietà;
  3. Copia del certificato del certificato attribuzione Codice Fiscale e Partita Iva del cessionario;
  4. CCIAA del cessionario;
  5. Documento di identità, in corso di regolare validità, del legale rappresentante della ditta cessionaria.

In caso di SCISSIONE di Azienda in aggiunta sono anche necessari:

  1. copie dei bilanci dei 2 anni precedenti e previsione per l’anno in corso (in caso di società) o dichiarazione dei redditi dei 2 anni precedenti (in caso di ditta individuale);
  2. atto costitutivo (in caso di società);
  3. statuto (in caso di società);
  4. atto costitutivo e copia del bilancio di previsione per l’anno in corso (in caso di società di nuova costituzione);
  5. copia di nostra spettanza del mod.196 consenso ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 debitamente sottoscritto dalle ditta subentrante
  6. copia delle ricevute di pagamento relative alle tasse di proprietà dalla data di immatricolazione del veicolo.

Nota importante: ulteriore documentazione a carico della parte cedente e/o cessionaria potrà essere richiesta dalla Banca su specifiche necessità per la valutazione del merito creditizio.

Voltura Auto
La voltura di un’auto è la pratica di passaggio di propretà dell’autoveicolo da un possessore all’altro che siano essi persone fisiche, persone giuridiche o società Sono autorizzati ad eseguire tale operazione: tutte le agenzie di pratiche auto che abbiano un notaio che si occupa della pratica, gli Uffici Comunali e i Titolari degli Sportelli Telematici dell’Automobilista (STA), gli Uffici Provinciali della Motorizzazione (DTT) e gli Uffici Provinciali dell’ACI.

Documenti necessari per la voltura dell’auto:

  • Certificato di Proprietà (CdP) del veicolo o foglio sostitutivo, sul cui retro verrà apposta la dichiarazione di vendita con autenticazione della firma del venditore;
  • Una fotocopia della carta di circolazione del veicolo;
  • Una fotocopia dei documenti di identità sia del venditore che dell’acquirente (in caso di ditte o società del rappresentate legale delle stesse);
  • Nel caso in cui la residenza non sia indicata sui documenti dell’acquirente, lo stesso dovrà presentare anche il certificato di residenza o la dichiarazione sostitutiva di certificazione;
  • Nel caso in cui il passaggio di proprietà sia redatto in forma bilaterale o sia un atto pubblico o una sentenza (da presentare in originale) è necessario compilare anche la nota di presentazione al PRA (il cui modello è disponibile presso l’agenzia di pratiche auto o gli Sportelli Telematici dell’Automobilista);
  • Il modello compilato con la richiesta di aggiornamento della carta di circolazione.

I costi della Voltura Auto
I costi da sostenere per la voltura di un’auto, che generalmente vengono conglobati in un unico importo dall’agenzia che si occupa del passaggio di proprietà sono:

  • L’imposta Provinciale di Trascrizione (IPT): introdotta a partire dal 1° gennaio 1999 in sostituzione della vecchia IET è un importo che varia a seconda della provincia di residenza del venditore e della tipologia di veicolo.
  • Imposta di bollo per trascrizione al Pubblico Registro Automobilistico: 29,24 euro in caso di utilizzo del CDP o 43,86 in caso di utilizzo del modello NP3
  • Diritti MCTC al Dipartimento Trasporti Terrestri pari a 9.00 euro.
  • L’imposta di bollo per l’aggiornamento carta di circolazione al Dipartimento Trasporti Terrestri pari a 14,62 Euro.
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